XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3435
PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato BARBIERI
Modifica all’articolo 9 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e altre disposizioni per la difesa della diversità linguistico-culturale e per l’affermazione di valori di pace, democrazia e progresso attraverso la promozione e l’insegnamento della lingua internazionale esperanto
Presentata il 28 aprile 2010
Onorevoli Colleghi! — Oggi, nel contesto di europeizzazione in cui stiamo vivendo, il problema linguistico si fa sempre più sentire.
Da un po’ di tempo si accendono e si susseguono dibattiti sul problema delle lingue di lavoro negli organismi dell’Unione europea e, quantunque sembri che questo sia un problema esclusivo di Bruxelles, esso, al contrario, ci riguarda direttamente.
In quei palazzi si va delineando un’Europa in cui la lingua di lavoro è quella di una nazione o di un gruppo di nazioni, lingue che vanno apprezzate per i loro valori storici e culturali ma che non dobbiamo e non possiamo accettare come «superlingue», non avendo esse qualità e meriti culturali o espressivi superiori alle altre.
La lingua costituisce un completamento necessario della personalità degli individui e dei popoli ed è determinante per farli sentire effettivamente partecipi di una comunità (vedi curdi, israeliani, rom e altri).
Rispettare la lingua significa rispettare i suoi parlanti, come è sancito dai trattati internazionali.
Sappiamo che la conoscenza di una lingua dà maggiore potere a chi la padroneggia meglio, ma dobbiamo evidenziare che l’apprendimento scolastico non mette mai il discente alla pari – per fluidità di linguaggio e per capacità espressiva – con chi quella lingua l’ha appresa dalla nascita.
Alcune persone sono particolarmente dotate per l’apprendimento delle lingue, ma per la grande maggioranza per arrivare a conoscere una lingua etnica alla stregua dei nativi, portandosi sullo stesso piano di competitività, è necessario impegnare una buona fetta di quel capitale limitato che è la vita.
Tale lingua diventa quindi distruttiva, poiché per recuperare il capitale di tempo e di denaro
investito si tende inconsciamente a utilizzarla il più possibile, anche quando non necessario, sostituendola alla lingua materna.
Già oggi alcune «superlingue», subdolamente imposte nella pratica, ci colonizzano portando a una discriminazione di fatto tra i cittadini europei e al parziale disinteresse per la propria cultura.
Non dimentichiamo che la lingua influenza anche il modo di pensare e quindi il modo di creare; ne deriva l’importanza che ha per la collettività la preservazione di tutte le lingue. La lingua, del resto, non ha valenze solo culturali e sociali, ma anche importanti risvolti economici. Siamo consci che il sistema multilinguistico adottato a Bruxelles è costosissimo e paralizzante. Infatti per rendere possibile i dibattiti diretti si fa ricorso ad alcune cosiddette «lingue di lavoro», a scapito dei parlanti delle altre lingue. Quantunque l’Italia sia stata tra i fondatori dell’Unione europea, la sua lingua, per la legge dei numeri, data la sua scarsa presenza nel piano globale indipendentemente dalle sue qualità, rischia l’emarginazione, e noi italiani con essa.
Basta dare un’occhiata alla modulistica che arriva da Bruxelles o vedere in quali lingue possono essere presentate le richieste di brevetti o di finanziamenti europei. In particolare nei brevetti ricordiamo che è la sfumatura della parola che li rende rivendicabili oppure no. C’è poi l’ipocrisia della Commissione europea che con firma del Capo unità – politica delle lingue – scrive che «si è scelto di non puntare su un’unica lingua comune, ma di promuovere il multilinguismo con l’apprendimento di almeno due delle lingue dei vicini oltre alla propria lingua materna». In questo modo si nega a parole ciò che viene fatto in pratica, altrimenti come potrò mai io, italiano che ho imparato le lingue dei miei vicini francese, tedesco, sloveno e albanese, colloquiare con uno spagnolo o con un inglese e dichiararmi cittadino appartenente alla stessa comunità?
Dunque si lascia fare alla tendenza attuale, più o meno guidata, di privilegiare l’uso di alcune lingue, sostenendo tale scelta con l’effettivo uso che di queste lingue si fa nei rapporti internazionali.
È innegabile che tale pratica di ufficializzazione, camuffata come semplice lingua di lavoro,
mantiene comunque l’effetto distruttivo sulle altre lingue europee ridotte al ruolo di dialetti.
E non si può non considerare l’immeritato vantaggio concesso a milioni di cittadini i quali,
ricevendo uno status di privilegio per nascita, umilierebbero ogni altro popolo e porrebbero fin dalla nascita gli altri cittadini in stato di vassallaggio.
Una lingua nazionale è connaturata con il carattere, la storia e le tradizioni di un popolo. Essa tende, insieme al popolo, a evolversi in forma autonoma e quindi a trasformarsi; risulta pertanto impensabile condizionarne l’evoluzione per assicurare quella regolarità guidata nel tempo e nello spazio che è essenziale per essere effettivamente internazionale. Occorre domandarsi se questa è l’unica strada possibile o se ci sono altre soluzioni, forse migliori.
C’è chi propone l’adozione, per la funzione di lingua ausiliaria internazionale, di una lingua
classica «morta», ma come è possibile adattarla alle esigenze espressive moderne senza snaturarne la struttura?
Mentre è vero che non ci si può rassegnare a un ingiusto ruolo di inferiorità e che non possiamo impegnarci in un perdente confronto di forze, possiamo, però, prendere in considerazione e appoggiare un’alternativa semplice, non impositiva, gradualmente introducibile, consistente nell’ufficializzare l’equiparazione alle attuali lingue di lavoro di una vera lingua transnazionale, non etnica, economica e moderna, alla portata di tutti, che svolga una funzione riequilibratrice sulle lingue cosiddette «forti», restituendo alle lingue oggi diventate di «serie B» o «di serie C» la pari dignità cui hanno pieno diritto.
Così si può difendere con successo, senza levate di scudi, la lingua italiana, oltre al
multilinguismo solo pubblicizzato dell’Unione europea.
Riteniamo che solo in questo modo indiretto si possa difendere il patrimonio di lingua e di
pensiero dei nostri padri: informando e introducendo, dopo avere diffuso le informazioni necessarie, l’insegnamento libero di una lingua internazionale neutrale, senza contrapposizioni alla situazione presente.
La funzione riequilibratrice si avvierà autonomamente quando i cittadini saranno in grado di rendersi conto che la definizione di «lingua internazionale» è oggi data erroneamente a lingue etniche nazionali impiegate in campo sopranazionale.
Infatti se il principio del plurilinguismo è garanzia della salvaguardia delle diversità culturali,
affinché sia concreto, esso ha bisogno di appoggiarsi su una lingua comune basata sulla reciprocità.
Ovviamente la lingua internazionale deve essere, oltre che neutrale, anche razionale, cioè
moderna, con difficoltà di apprendimento ridotte perché priva delle specificità di ogni lingua etnica.
Un’assenza di specificità che faciliterebbe l’apprendimento anche da parte di un pubblico di non alta scolarizzazione. Una lingua le cui caratteristiche si adattino al meglio ai moderni mezzi multimediali di studio, permettendo così la sua rapida diffusione e che, principalmente, non sia distruttiva (glottofagica) del patrimonio linguistico esistente.
Una tale lingua, collaudata da più di cento anni di uso in tutto il mondo, l’abbiamo individuata nella lingua pianificata chiamata esperanto. L’esperanto è una lingua ausiliare non colonizzante perché, richiedendo un modesto tempo di apprendimento, non stimola quell’inconscia necessità di essere usata quando non serve, cioè fuori dai rapporti internazionali.
L’esperanto è l’unico idioma, tra le centinaia di progetti e di tentativi di lingua internazionale,
che sia diventato lingua viva, parlata da persone viventi in tutti i continenti, il che ha contribuito a creare anche una sua letteratura autonoma.
L’esperanto è l’unico progetto che abbia superato le difficoltà determinate da due guerre e da periodi di regimi nazionalistici che hanno cercato di soffocarlo.
Il vantaggio dell’esperanto risiede principalmente nel fatto che rispetta il discente maggiormente di qualsiasi altra lingua, perché anziché riempirlo di difficoltà, umiliandolo, l’esperanto si adatta all’istinto naturale dell’uomo che generalizza le regole e le strutture grammaticali. In questo modo, dopo il periodo iniziale, si entra in confidenza con la lingua sentendosi ben presto a proprio agio.
L’esperanto è una lingua scritta con l’alfabeto latino, con struttura flessivo-agglutinante, a
fonetica univoca, con sole sedici regole grammaticali fondamentali, prive di eccezioni. Il lessico è formato da radici scelte tra quelle ricorrenti con maggiore frequenza nelle lingue classiche e moderne, delle quali costituisce così una felice sintesi.
L’uso di prefissi e di suffissi, con significato determinante e costante, consente la facile
formazione di un’ampia gamma di parole derivate, atte a esprimere ogni sfumatura del pensiero, con perfetta adesione al concetto da manifestare e con sforzo mnemonico ridotto.
Una dichiarazione di 27 membri dell’Accademia francese delle scienze definì l’esperanto un capolavoro di logica e di semplicità; queste caratteristiche, oltre alla neutralità, sono infatti essenziali affinché una lingua possa dirsi atta al ruolo di lingua transnazionale.
L’esperanto si può efficacemente imparare tramite i computer, oltre a essere facilmente
accessibile per la sua struttura ai popoli di qualsiasi gruppo linguistico e agli individui di ogni grado culturale.
È importante notare che esso manifesta una notevole efficacia propedeutica per l’apprendimento di altre discipline e, particolarmente, delle lingue straniere, per via della sua struttura grammaticale e della sua logicità.
Nonostante le riserve, i pregiudizi, la disattenzione e, peggio, la disinformazione non sempre serena, che ne frenano l’espansione, l’esperanto può già contare su innumerevoli gruppi e centri didattici sparsi in ogni parte del pianeta, su una fiorente produzione letteraria e scientifica (40.000 titoli solo alla Biblioteca nazionale britannica e, per l’Italia, oltre 6.000 titoli presso l’Archivio di Stato, nel Castello Malaspina di Massa Carrara). In diverse università, come quella di Paderborn in Germania, di Budapest in Ungheria e di Torino, nonché nell’accademia internazionale delle scienze, con sede nella Repubblica di San Marino, l’esperantologia è una materia curricolare e la lingua è impiegata per lezioni, esami, tesi di laurea e documentazione d’archivio e di segreteria.
L’uso dell’esperanto in compact disk, opuscoli turistici, cataloghi e prospetti commerciali, su internet e in radio è in continuo aumento.
Ciò nonostante c’è chi afferma che l’esperanto «non ha cultura». Ma perché una lingua che si pone come ponte tra le culture dei vari popoli deve obbligatoriamente averne una propria? Non sarebbe sufficiente che possa recepire ed esprimere tutte le sfumature del nostro pensiero?
L’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ha riconosciuto più volte il fattivo ruolo svolto dall’esperanto negli scambi culturali, tra le nazioni, attribuendo all’Associazione mondiale per l’esperanto (UEA) lo status di membro consultivo. L’UEA si articola in associazioni nazionali aderenti e dispone di una rete di oltre 3.500 delegati presenti in ogni parte del mondo. Valutando queste considerazioni, chiediamo di istituire l’insegnamento dell’esperanto e il suo utilizzo in parallelo alle attuali lingue di lavoro usate nella segnaletica stradale e turistica e nei documenti internazionali, quali passaporti, patenti eccetera, perché solo indirettamente, con questo mezzo, possiamo costituire un baluardo naturale per la sopravvivenza e per la difesa della parità linguistica e culturale di tutti a cominciare da quella italiana, riscattandola così dall’attuale cieco servilismo.
Con la presente proposta di legge, come è evidente dal testo proposto e dalla presente relazione, l’insegnamento e l’uso dell’esperanto non vengono a sostituire quelli delle lingue straniere, ma si affiancano agli insegnamenti linguistici già ammessi nella scuola, come già avviene, ad esempio, in Ungheria fin dal 1995.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, le parole: «introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione europea o della lingua internazionale esperanto».
2. L’insegnamento della lingua internazionale esperanto è istituito altresì nelle scuole e negli istituti appartenenti al sistema dei licei e al sistema dell’istruzione e della formazione professionale, ovvero del secondo ciclo, il cui piano di studi prevede l’insegnamento di almeno due lingue straniere.
3. L’insegnamento di cui ai commi 1 e 2 è istituito secondo gli obiettivi nazionali generali e specifici di apprendimento e gli orari stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con le modalità previste per la seconda lingua straniera.
Art. 2.
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, eventualmente avvalendosi di associazioni e di organizzazioni interessate e competenti, cura l’informazione e la sensibilizzazione circa le motivazioni in favore della scelta della lingua internazionale esperanto e promuove altresì intese di collaborazione internazionale ai fini della diffusione educativa dell’insegnamento della lingua internazionale esperanto, in particolare nei Paesi membri dell’Unione europea.
Art. 3.
1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono stabiliti i titoli validi per l’ammissione ai corsi di abilitazione previsti per l’insegnamento della lingua e della letteratura esperanto, nonché le relative classi di concorso.
2. Nell’ambito dell’autonomia didattica degli atenei, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, le singole università possono includere negli ordinamenti dei loro corsi di studio l’insegnamento delle lingue internazionali ausiliarie, con particolare riguardo all’esperanto, tra le attività formative affini o integrative a quelle di base di cui al comma 5 dell’articolo 10 del medesimo regolamento nell’ambito delle classi di laurea e di laurea magistrale.
3. Previa costituzione di un apposito settore scientifico disciplinare da inserire
nell’elenco di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2000, l’insegnamento delle lingue di cui al comma 2 del presente articolo può essere incluso anche tra gli obiettivi e le attività formative qualificanti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
4.Nelle more dell’attuazione della disciplina prevista dalla presente legge, per fare fronte all’esigenza dell’insegnamento della lingua internazionale esperanto, tale insegnamento può essere affidato a docenti di ruolo in possesso di un attestato di formazione rilasciato da organizzazioni competenti oppure, temporaneamente, a personale docente esterno:
a) in possesso di diploma di laurea, preferibilmente in lingue, e dell’attestato di formazione di cui all’alinea;
b) cultore della lingua internazionale esperanto.
Art. 4.
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro
per l’anno 2010, in 5 milioni di euro per l’anno 2011 e in 10 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base dell’accisa sui tabacchi lavorati stabilite dall’allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, al fine di assicurare maggiori entrate in misura corrispondente agli oneri indicati per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.